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Sez. 3, Ordinanza n. 13844 del 23/05/2025 (Rv. 674771-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE | Attività pericolosa - Rilevanza della condotta del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Necessaria valutazione della natura e pericolosità dell'attività - Risarcimento dei danni da fumo attivo - Configurabilità del concorso di colpa del consumatore fumatore - Conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici - Necessità - Fattispecie. RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - In genere.
Stato
decisa il 2025-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674771-01

RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell'art.

1227, comma 1, c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa; in particolare, nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell'evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.

Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 com. 1, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)