Sez. L, Sentenza n. 4851 del 23/04/1992 (Rv. 476926 - 01)
Regioni - Singole regioni di diritto comune - Puglia - Enti locali | Attività di formazione professionale - Sistema di mobilità occupazionale del personale - Art. 27 della legge regionale n. 54 del 1978 - Modalità - Ambito di attuazione - Trasferimento da o verso enti delegati - Esclusione - Assegnazione del dipendente di uno degli enti gestori od un ente delegato - Comando o distacco - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Conseguenze.
Regioni - Singole regioni di diritto comune - Puglia - Enti locali
In tema di attività di formazione professionale, il sistema di mobilità occupazionale del personale previsto dall'art. 27 dalla legge regionale Puglia 17 ottobre 1978 n. 54 si attua nell'ambito degli enti gestori e centri convenzionati (con esclusione del trasferimento da o verso enti delegati) e mediante la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l'ente destinatario. Non rientra pertanto in tale ipotesi l'assegnazione del dipendente di uno di tali enti gestori ad un ente delegato, che non concreta neppure - ove manchi il presupposto dell'interesse dell'originario datore di lavoro allo svolgimento della prestazione presso tale ente delegato - la fattispecie del comando o distacco; conseguentemente, il medesimo datore di lavoro non è tenuto a riconoscere il diritto del dipendente alla qualifica superiore per le mansioni svolte nel periodo di assegnazione presso l'ente delegato, durante il quale il rapporto di lavoro originario era sospeso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 17/10/1978 num. 54 art. 13, Legge Reg. Puglia 17/10/1978 num. 54 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)