Sez. L, Sentenza n. 4003 del 21/02/2007 (Rv. 594788 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Distacco o comando nel regime antecedente al d. lgs. n. 276 del 2003 - Disciplina - Caratteristiche - Prosecuzione della titolarità del rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro distaccante - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie in tema di valutazione di norma collettiva relativa all'attribuzione della P.E.D. in favore dei dipendenti postali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI
Prima dell'entrata in vigore dell'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la figura del "distacco" o "comando" del lavoratore non era disciplinata dalla legge ma veniva ritenuto che la stessa comportasse un cambio nell'esercizio del potere direttivo perché il dipendente (del quale non era richiesto nemmeno il consenso) di un datore di lavoro era dislocato presso un altro, con contestuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest'ultimo, continuando, tuttavia, il datore di lavoro-distaccante ad essere titolare del rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riguardo alla valutazione ermeneutica delle norme collettive relative alle condizioni per il riconoscimento della P.E.D. in favore di un dipendente delle Poste s.p.a., aveva rilevato che la posizione di lavoratore "comandato" presso altro ente assunta dal ricorrente originario non aveva comportato l'insussistenza della condizione di "dipendenza" dello stesso dal datore di lavoro che aveva disposto il distacco).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)