Sez. U, Sentenza n. 11023 del 10/06/2004 (Rv. 573523 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Controversia sulla legittimità di concessione edilizia rilascia al vicino a distanza inferiore a quella prevista dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444 - Impugnazione del relativo provvedimento nel rapporto con l'amministrazione - Giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo - Configurabilità - Decisione di annullamento del giudice amministrativo - Sconfinamento nella sfera di discrezionalità della P.A. - Esclusione.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
Spetta al giudice amministrativo, in quanto attinente alla tutela di un interesse legittimo, la cognizione della controversia promossa dal privato nei confronti della pubblica amministrazione al fine di ottenere l'annullamento della concessione edilizia, conseguita dal vicino in base a norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale assunte come contrastanti con le prescrizioni dettate, in materia di distanze tra fabbricati, dall'art. 9 del D.M 2 aprile 1968, n. 1444, emanato in esecuzione della legge n. 765 del 1967. Nè la pronuncia del giudice amministrativo, che annulli il provvedimento impugnato, è viziata da difetto di giurisdizione, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione, considerato che, nell'ambito delle attribuzioni giurisdizionali di legittimità del giudice amministrativo, rientra il potere di sindacare la rispondenza del provvedimento impugnato alla normativa riguardante la materia, previa interpretazione delle leggi e degli atti amministrativi ad essa inerenti.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)