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Sez. U, Sentenza n. 8688 del 04/10/1996 (Rv. 499922 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Controversie relative al rispetto delle distanze legali tra costruzioni - Riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499922-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

Nelle controversie relative al rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la giurisdizione del giudice ordinario presuppone che la lite si svolga tra privati, l'uno dei quali pretenda la reintegrazione del suo diritto di proprietà, che assume leso dalla costruzione eseguita dall'altro in violazione delle norme legislative o regolamentari in materia edilizia. In tal caso, il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di assunta violazione di un diritto soggettivo, può incidentalmente accertare l'eventuale illegittimità della concessione edilizia, al fine di disapplicarla. Se, invece, la controversia sia insorta tra il privato e la pubblica amministrazione, per avere il primo impugnato detta concessione al fine di ottenerne l'annullamento nei confronti della seconda, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto sussistere la giurisdizione del Consiglio di Stato in relazione ad una controversia insorta a seguito dell'impugnazione proposta dal privato avverso alcuni provvedimenti adottati dal sindaco e dall'assessore all'edilizia di un Comune - con i quali si ordinava la demolizione delle opere di copertura e sopraelevazione di un fabbricato di proprietà del ricorrente e si negava, in relazione alle medesime opere, il rilascio della concessione in sanatoria - al fine di ottenerne l'annullamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)