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Sez. 3, Sentenza n. 4917 del 29/03/1995 Ud. (dep. 03/05/1995) Rv. 202219 - 01

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro | Esposizione dei lavoratori a rumori dannosi - Datore di lavoro - Obblighi di cui all'art. 41 D.Lgs. n. 277 del 1991 - Imprese già in attività al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa - Proroga sino alla effettiva valutazione del rumore entro il termine massimo del 4 ottobre 1992 - Necessità - Ragione.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202219-01

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro

In tema di esposizione dei lavoratori a rumori dannosi, gli obblighi di cui all'art. 41 D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, e in particolare quello di cui al comma primo, che impone al datore di lavoro di ridurre "al minimo, ..., i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte ecc.", debbono ritenersi prorogati, relativamente alle imprese già in attività al momento della entrata in vigore della nuova normativa, sino alla effettiva valutazione del rumore durante il lavoro entro il termine massimo indicato dall'art. 11, comma sesto, citata, legge, secondo cui le operazioni di valutazione di rischi si sarebbero dovute effettuare entro centottanta giorni da quella data, termine più volte prorogato, scadendo definitivamente il 4 ottobre 1992 la data entro la quale all'onere si doveva adempiere. Invero, qualora si dovesse ritenere l'operatività del comma primo dell'art. 41 predetto come contestuale alla entrata in vigore del decreto, sarebbe da considerarsi assolutamente inutile il divieto transitorio penalmente sanzionato, di cui al successivo art. 56, di aumento di un rischio che già sarebbe dovuto essere definitivamente inesistente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 11, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 40, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)