Sez. 3, Sentenza n. 4134 del 16/02/1999 Ud. (dep. 31/03/1999) Rv. 213549 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Esposizione dei lavoratori a rumori dannosi - Obbligo di ridurre al minimo il rischio derivante dall'esposizione al rumore - Reato di cui all'art. 41 D.Lgs. 277 del 1991 - Condizionabilità alla autovalutazione del rumore aziendale di cui all'art. 40 - Esclusione - Ragione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In materia di inquinamento acustico, l'art. 41 del D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a ridurre al minimo i rischi dell'esposizione al rumore, non dipende per la sua operatività dalla autovalutazione del rumore aziendale prescritta dall'art. 40 (e che il datore di lavoro doveva effettuare entro il termine del 4 ottobre 1992), rispetto al quale è autonomo nella formulazione dei contenuti ed è, quindi, immediatamente precettivo, e non dilazionato nella sua entrata in vigore dal termine per l'esecuzione della valutazione suddetta, dalla quale può venire l'indicazione di ulteriori misure da adottare senza pregiudizio di quelle immediatamente realizzabili. La norma transitoria del successivo art. 56 ha espressamente funzione preparatoria solo rispetto al citato art. 40 e non è conciliabile per contenuto e scopo con il predetto art. 41, essendo l'obbligo di non incrementare la rumorosità degli impianti del tutto compatibile con quello di adottare le misure necessarie per ridurla.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 40, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)