Sez. L, Sentenza n. 6267 del 24/06/1998 (Rv. 516723 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Busta paga - Sottoscrizione con l'aggiunta dell'espressione "per ricevuta" - Interpretazione - Utilizzo della sola interpretazione letterale - Esclusione - Ricorso agli altri criteri ermeneutici di cui gli artt. 1362 e segg. cod. civ. - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
La sottoscrizione "per ricevuta" opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)