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Sez. L, Sentenza n. 6267 del 24/06/1998 (Rv. 516723 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Busta paga - Sottoscrizione con l'aggiunta dell'espressione "per ricevuta" - Interpretazione - Utilizzo della sola interpretazione letterale - Esclusione - Ricorso agli altri criteri ermeneutici di cui gli artt. 1362 e segg. cod. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 1998-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516723-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

La sottoscrizione "per ricevuta" opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)