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Sez. L, Sentenza n. 1150 del 04/02/1994 (Rv. 485214 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere | Prospetto contenente gli elementi costitutivi della retribuzione - Consegna - Obbligo del datore di lavoro - Prova dell'avvenuto pagamento - Esclusione - Limiti - Onere dimostrativo della corrispondenza tra il prospetto e la retribuzione effettiva - Incidenza sul lavoratore - Condizione.
Stato
decisa il 1994-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485214-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere

L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 05/01/1953 num. 4 art. 2, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)