Sez. 1, Sentenza n. 10659 del 01/10/1981 Ud. (dep. 27/11/1981) Rv. 151144 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - PROCEDIMENTO - INDICAZIONI FORNITE SUCCESSIVAMENTE DALL'IMPUTATO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - PROCEDIMENTO - INDICAZIONI FORNITE SUCCESSIVAMENTE DALL'IMPUTATO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
La legittimità della notificazione eseguita con il rito per gli irreperibili deve essere valutata con riferimento al momento in cui dette formalità sono adempiute, cioè con riferimento alla situazione accertata in quel momento, senza che possano avere Rilevanza le eventuali informazioni fornite ex post dall'imputato, salvo il caso in cui le ricerche non siano state fatte con la dovuta diligenza o siano state condotte in maniera fittizia o superficiale. (Conf mass n 139538).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)