Sez. 1, Sentenza n. 2027 del 14/06/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157799 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - PROCEDIMENTO - INDICAZIONI FORNITE SUCCESSIVAMENTE DALL'IMPUTATO O DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - PROCEDIMENTO - INDICAZIONI FORNITE SUCCESSIVAMENTE DALL'IMPUTATO O DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IRRILEVANZA.*
Per stabilire la legittimità delle notificazioni eseguite allo imputato con il rito degli irreperibili, non si deve aver riguardo alle indicazioni successivamente fornite dall'imputato stesso o dalla polizia giudiziaria, ma alla situazione di fatto risultante dagli Atti nel momento in cui il giudice, dopo di aver constatato dalle informazioni pervenutegli la irreperibilità dell'imputato, dispone che le notificazioni a quest'ultimo siano eseguite mediante deposito in cancelleria. (Conf mass n 151144; (Conf mass n 139538).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)