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Sez. 1, Sentenza n. 1277 del 25/01/2016 (Rv. 638500 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Marchio denominativo - Nullità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638500-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

Il marchio denominativo può ritenersi nullo quando i nomi utilizzati non siano idonei ad indicare la provenienza di un prodotto, oppure qualora, pur essendolo, non valgano a distinguerlo da altri prodotti simili. (Così statuendo, la S.C., ha confermato la decisione impugnata, ritenendone plausibile la valutazione, ivi effettuata, di carenza di idoneità denotativa dei marchi "Buddha café" e "Buddha bar", perché non evocativi solo di una religione ma comunicanti, altresì, adesione, o comunque interesse, per una filosofia o uno stile di vita connotante un costume ormai pertinente alle più diverse manifestazioni dell'agire sociale).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 20/12/1993 num. 40 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/02/2009 num. 207 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)