Sez. 1, Sentenza n. 1277 del 25/01/2016 (Rv. 638500 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Marchio denominativo - Nullità - Condizioni - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
Il marchio denominativo può ritenersi nullo quando i nomi utilizzati non siano idonei ad indicare la provenienza di un prodotto, oppure qualora, pur essendolo, non valgano a distinguerlo da altri prodotti simili. (Così statuendo, la S.C., ha confermato la decisione impugnata, ritenendone plausibile la valutazione, ivi effettuata, di carenza di idoneità denotativa dei marchi "Buddha café" e "Buddha bar", perché non evocativi solo di una religione ma comunicanti, altresì, adesione, o comunque interesse, per una filosofia o uno stile di vita connotante un costume ormai pertinente alle più diverse manifestazioni dell'agire sociale).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 20/12/1993 num. 40 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/02/2009 num. 207 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)