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Sez. 1, Sentenza n. 2405 del 09/02/2015 (Rv. 634215 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - INDICATIVO | Utilizzo di parole straniere come marchio denominativo - Valutazione della loro capacità distintiva - Criteri - Fattispecie concernente un integratore alimentare con funzione dimagrante.
Stato
decisa il 2015-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634215-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - INDICATIVO

L'utilizzazione di parole straniere (nella specie, "slimmer") come marchio denominativo (nella specie, di un integratore alimentare con funzione dimagrante), al fine di valutare la validità di quest'ultimo sotto il profilo della capacità distintiva, impone di accertare il grado di diffusione e comprensione del significato della parola nel territorio nel quale è chiesta la registrazione del marchio, anche con riferimento alla destinazione e ad ogni altra caratteristica del prodotto e, una volta operata tale verifica, deve ritenersi meramente descrittivo il segno che presenti con il prodotto un nesso sufficientemente concreto e diretto, in quanto divenuto parte del patrimonio linguistico comune in quel territorio e quindi capace di richiamarlo in maniera diretta e immediata nella percezione di un consumatore medio normalmente avveduto ed informato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18 com. 1 lett. B, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 47, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 18 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 25, Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)