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Sez. 1, Sentenza n. 5265 del 07/03/2007 (Rv. 597145 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Efficacia del giudicato penale di assoluzione nel giudizio di revoca - Disciplina - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597145-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, l'efficacia della sentenza penale di assoluzione è disciplinata dall'art. 652 cod. proc. pen. - sull'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile di danno, cui è equiparabile l'azione revocatoria - secondo il quale la sentenza di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento e divenuta definitiva ha efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizioni di costituirsi P.C. nel processo penale, salvo che abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, secondo comma, cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la S.C. ha pertanto escluso l'efficacia, nel giudizio di revoca di pagamenti intrapreso dal curatore fallimentare nei confronti di una banca, del giudicato penale di assoluzione di un dipendente della stessa banca per esclusione del carattere fraudolento dell'operazione - giudicato allegato dalla convenuta a dimostrazione della sua "inscientia decoctionis" - non essendosi il curatore costituito P.C. nel giudizio penale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)