Sez. 1, Sentenza n. 8517 del 27/09/1996 (Rv. 499782 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pendenza di procedimento penale per bancarotta nei confronti degli amministratori di società fallita - Creditore assoggettato a revocatoria fallimentare - Invocabilità da parte di quest'ultimo della sospensione necessaria del processo civile - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In tema di rapporti tra azione penale ed azione civile, nella vigenza dell'art. 295 cod. proc. civ. (nel testo precedente alla modifica effettuata dalla legge n. 353 del 1990) e degli artt. 75 del nuovo codice di procedura penale e 211 delle relative norme di attuazione, il terzo creditore assoggettato a revocatoria fallimentare non può invocare la sospensione necessaria del processo civile per la pendenza di un processo penale per bancarotta nei confronti degli amministratori della società fallita, atteso che l'eventuale giudicato di assoluzione degli amministratori (art. 652 nuovo cod. proc. pen.), mentre potrebbe avere effetti preclusivi nei confronti del fallimento che si fosse costituito parte civile contro i propri amministratori, non spiega alcuna efficacia a favore del terzo, rimasto estraneo al processo penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 211, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)