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Sez. U, Sentenza n. 4360 del 09/05/1996 (Rv. 497515 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisioni del Consiglio nazionale forense - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Vizio di difetto di motivazione - Rilevanza - Limiti. .
Stato
decisa il 1996-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497515-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono sindacabili in cassazione per vizio di motivazione non in base all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma ai sensi dell'art. 111 Cost. e, quindi, solo se la motivazione manchi del tutto, o non si presenti logicamente ricostruibile, o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati, così come risultano dalla decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)