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Sez. U, Sentenza n. 289 del 25/05/1999 (Rv. 526609 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisioni del Consiglio Nazionale Forense - Ricorso per cassazione ex art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933 ed ex art. 111 Cost. - Limiti - Vizi inerenti la motivazione - Deducibilità ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Esclusione - Deducibilità ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Condizioni - Mancanza o mera apparenza di motivazione.
Stato
decisa il 1999-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526609-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n.36 del 1934, e dell'art. 111 della Costituzione, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono ricorribili per Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che detto rimedio non è esperibile per denunziare, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'inadeguatezza o altri vizi della motivazione, ferma restando, peraltro, la possibilità che essi stessi si risolvano in una violazione di legge, deducibile secondo il paradigma del n. 3 dell'art. 360, come nel caso di totale mancanza o di mera apparenza della motivazione, che concretano l'inosservanza dell'obbligo, imposto al giudice dall'art. 132 n. 4 del cod. proc. civ., di esporre concisamente i motivi in fatto ed in diritto della decisione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 132 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)