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Sez. 2, Ordinanza n. 21397 del 30/07/2024 (Rv. 671984-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58 del 1998 - Natura - Norma sostanziale - Abrogazione ex comma 2, dell'art. 6, d.lgs. n. 72 del 2015 - Operatività - In relazione alle violazioni commesse prima l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671984-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, la previsione della responsabilità solidale in capo alla società di cui al previgente art. 195, comma 9, è norma sostanziale, la cui abrogazione, ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, è operativa soltanto in relazione alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia (ossia dopo l'otto marzo 2016).

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)