Sez. 2, Ordinanza n. 10228 del 16/04/2024 (Rv. 670742-01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Sanzioni emesse all’esito del procedimento art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Riunione di distinti procedimenti avviati nei confronti del medesimo individuo a fronte delle medesime vicende contestate - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Censura avente ad oggetto la mancata riunione di procedimenti aventi ad oggetto sanzioni nei confronti dello stesso soggetto - Ammissibilità - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, la riunione di distinti procedimenti avviati nei confronti del medesimo individuo a fronte delle stesse vicende contestate è meramente facoltativa ex l'art. 7 del regolamento Consob n. 18750 del 2013, che disciplina il solo cumulo soggettivo e non anche le ipotesi di violazioni commesse dalla stessa persona; di talché la mancata riunione di distinti procedimenti promossi nei confronti dello stesso soggetto non è sindacabile in sede di ricorso per cassazione, purché, in ciascun procedimento, siano state effettuate le contestazione degli addebiti e siano state valutate le eventuali controdeduzioni
dell'interessato essendo poi assoggettato ciascun provvedimento applicato dall'autorità amministrativa ad un successivo sindacato giurisdizionale pieno.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)