Sez. U, Sentenza n. 1313 del 12/06/1967 (Rv. 327863 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - OPERE DI BONIFICA - DANNI DERIVATI DA NEGLIGENTE COMPORTAMENTO DEL CONSORZIO NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - OPERE DI BONIFICA - DANNI DERIVATI DA NEGLIGENTE COMPORTAMENTO DEL CONSORZIO NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Qualora come atto generatore del danno sia fatta valere non l'opera pubblica di bonifica, ma l'omissione di diligenza nel comportamento del consorzio di bonifica durante il corso dell'esecuzione di detta opera, la domanda di risarcimento del danno derivante da tale comportamento appartiene alla giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, e non a quella del tribunale regionale delle acque pubbliche, in quanto la controversia concerne esclusivamente il fatto colposo della P. a., non venendo in discussione provvedimenti od opere inerenti al regime delle acque. (nella specie, si deduceva che il consorzio non avesse osservato gli accorgimenti idonei ad evitare l'interruzione delle vie di accesso ai fondi degli istanti e l'accatastamento dei materiali di risulta sulla via carraia e avesse cosi reso impossibile un'adeguata coltivazione di quei fondi e il trasporto fuori di essi dei relativi prodotti).*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Legge 13/02/1933 num. 215 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)