Sez. 2, Sentenza n. 3925 del 29/02/2016 (Rv. 638833 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LITISCONSORZIO NECESSARIO | Domanda di demolizione di immobile in comunione - Listisconsorzio necessario, dal lato passivo, dei comproprietari - Sussistenza - Sentenza di demolizione emessa in grado di appello - Opposizione ex art. 404 c.p.c. proposta dal litisconsorte pretermesso - Conseguenze.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LITISCONSORZIO NECESSARIO
L'azione, di natura reale, volta alla demolizione di un immobile in comunione va proposta nei confronti di tutti i comproprietari, quali litisconsorti necessari dal lato passivo, giacché, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, la sentenza pronunziata solo nei confronti di alcuni è "inutiliter data". Pertanto, ove il litisconsorte pretermesso proponga opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza di condanna alla demolizione resa in grado di appello, il giudice che accerti la fondatezza dell'opposizione deve provvedere ex artt. 406 e 354 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 406
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)