Sez. 2, Sentenza n. 2134 del 24/02/1995 (Rv. 490699 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROCEDIMENTO | Opposizione proposta al giudice di secondo grado - Rimessione della causa al primo giudice - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROCEDIMENTO
Qualora l'opposizione di terso sia stata proposta al giudice di secondo grado, la rimessione della causa al primo giudice deve essere disposta, in applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione, solo se il giudice d'appello consideri ammissibile l'opposizione e non anche quando escluda che il terzo fosse parte necessaria del processo svoltosi in sua assenza e consideri insussistenti le condizioni richieste per l'opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)