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Sez. U, Ordinanza n. 3841 del 20/02/2007 (Rv. 594215 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE | Norme di applicazione necessaria - Influenza sul criterio di determinazione della giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594215-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE

In tema di diritto internazionale privato, l'eventuale presenza, in una determinata fattispecie, di norme di applicazione necessaria (nell'accezione datane dall'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218) - ossia di norme della "lex fori" operanti come limite all'applicazione del diritto straniero eventualmente richiamato da una norma di conflitto - non incide sul diverso problema dell'individuazione dei criteri dai quali dipende la competenza giurisdizionale, giacché la determinazione della giurisdizione precede sul piano logico quella della legge applicabile, non potendosi del resto presumere che la futura pronuncia del giudice straniero si porrà in concreto contrasto con la norma italiana di ordine pubblico, tanto più quando la proroga della giurisdizione è destinata ad operare in favore del giudice di altro Paese collocato in un'area di diritto armonizzato quale è quella comunitaria.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)