Sez. U, Sentenza n. 14650 del 05/07/2011 (Rv. 618434 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE | Acquisto di un bene in seguito a patto commissorio - Previsione in legge straniera - Contrasto con gli artt. 16 e 17 della legge n. 218 del 1995 - Esclusione - - Fondamento.
FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE
La norma di legge straniera (nella specie, inglese), che ammetta l'acquisto di un bene in conseguenza di un patto commissorio, non è contraria all'ordine pubblico internazionale, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in quanto il relativo divieto non rientra fra i relativi principi fondanti l'ordine pubblico internazionale, come risulta dalla circostanza che il patto commissorio non è conosciuto, né vietato in una parte rilevante dell'Unione europea; né l'art. 2744 cod. civ. costituisce norma di applicazione necessaria, tali essendo quelle spazialmente condizionate e funzionalmente autolimitate - e, perciò solo, destinate ad applicarsi, nonostante il richiamo alla legge straniera - quali, tra le altre, le leggi fiscali, valutarie, giuslavoristiche, ambientali.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 17, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)