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Sez. 2, Sentenza n. 434 del 06/02/1975 (Rv. 373705 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - PARTE CONTUMACE IN APPELLO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO COSTITUITO IN PRIMO GRADO - NULLITA - RINNOVAZIONE - NECESSITA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373705-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - PARTE CONTUMACE IN APPELLO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO COSTITUITO IN PRIMO GRADO - NULLITA - RINNOVAZIONE - NECESSITA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA.*

La notificazione del ricorso per Cassazione nei confronti della parte rimasta contumace nel giudizio di appello, eseguita presso il procuratore domiciliatario di detta parte costituito nel giudizio di primo grado e nulla, perche l'elezione di domicilio presso il procuratore e limitata, al pari della procura - anche se da essa ontologicamente distinta - ad un solo grado del giudizio, ove non risulti il contrario. Di tale notificazione deve, pertanto, essere ordinata, ai sensi dell'art 291 cod proc civ, la rinnovazione, che, se non eseguita, nel termine all'uopo concesso, alla parte personalmente nelle forme di cui all'art 137 e seguenti cod proc civ, determina l'inammissibilita del ricorso. (V 3001/69, mass n 342891).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)