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Sez. 2, Sentenza n. 1486 del 01/04/1978 (Rv. 390864 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE IN APPELLO PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO COSTITUITO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390864-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE IN APPELLO PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO COSTITUITO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - VALIDITA - CONDIZIONI.*

La notificazione del ricorso per Cassazione alla parte rimasta contumace nel giudizio di appello, eseguita presso il procuratore domiciliatario di detta parte costituito nel giudizio di primo grado, e pienamente valida nell'ipotesi in cui l'elezione di domicilio - che e espressione del diritto spettante alla parte di eleggere domicilio speciale per determinati affari ex art 47 cod civ - risulti estesa anche ai gradi successivi del giudizio, poiche in tal caso resta applicabile, in tema di notificazioni, l'art 141, primo comma, cod proc civ, trattandosi di Forma di notificazione prevista dal codice in via alternativa rispetto a quelle di cui agli artt 138 e 139 cod proc civ. (V 1713/77, mass n 385426; (V 434/75, mass n 373705).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)