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Sez. 5, Sentenza n. 6889 del 06/12/2000 Ud. (dep. 20/02/2001) Rv. 218270 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Falso in bilancio - Natura - Reato plurioffensivo - Comunicazioni sociali - Nozione - Destinatari - Indicazione.
Stato
decisa il 2000-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218270-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Il delitto di falso in bilancio ha natura plurioffensiva, in quanto può ledere interessi eterogenei, sia interni, che esterni al rapporto sociale, restrittivamente inteso; pertanto la tutela sancita dalla legge, attesa la pluralità dei beni giuridici immediatamente protetti, riguarda, non solo la società, i soci uti singuli, i futuri soci, i creditori e, in genere, i terzi interessati, ma si estende all'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali. Ne consegue che il divieto posto dall'art. 2621 cod.civ. concerne, non solo tutte le false dichiarazioni trasfuse negli atti contabili della società, ma anche le false dichiarazioni dirette all'assemblea o ai terzi interessati, poiché la ratio della norma postula, ai fini della sussistenza del reato, che la falsificazione si identifichi in una qualsiasi attività diretta ad alterare la situazione obiettiva della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)