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Sez. 5, Sentenza n. 23449 del 21/05/2002 Ud. (dep. 19/06/2002) Rv. 221919 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali (art 2621 cod.civ.) - Modifiche apportate dal decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61 - Differenza dal reato di false comunicazioni sociali in danno di soci o creditori (art. 2622 cod.civ.).
Stato
decisa il 2002-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221919-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Il reato previsto dall'art 2621 cod.civ.(false comunicazioni sociali), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11.4.2002 n. 61, si distingue da quello di cui all'art 2622 stesso codice (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori. Ne consegue che, mentre l'art. 2621 cod.civ. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 introduce nell'ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2001 num. 61 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)