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Sez. 5, Sentenza n. 10325 del 16/06/1983 Ud. (dep. 02/12/1983) Rv. 161504 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ISTANZA DELL'IMPUTATO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161504-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ISTANZA DELL'IMPUTATO - NECESSITÀ.*

Il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di Estinzione del reato è previsto come ipotesi del tutto eccezionale e perciò il giudice non è obbligato a giustificarne il mancato uso, salvo che vi sia una specifica richiesta dell'imputato, nel qual caso è tenuto a dare congrua ragione dei motivi che lo inducano a disattenderla ed a ritenere inoperante il capoverso dell'art. 152 cod. proc. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)