Sez. 4, Sentenza n. 9290 del 21/01/2003 Ud. (dep. 28/02/2003) Rv. 223924 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE | Dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal responsabile civile ed annotate ex art.357 cod. proc. pen. - Utilizzabilità in dibattimento - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE
Le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, ai sensi degli art.350 e 351 cod. proc. pen. ed annotate ex art.357 cod. proc. pen., non rientrano nell'elencazione tassativa di cui all'art.431 cod. proc. pen., relativa agli atti che trasmigrano nel fascicolo per il dibattimento e di cui si può dare lettura, a meno che non si tratti di atti irripetibili. Ne consegue che le sommarie informazioni non possono essere utilizzate in dibattimento, e ciò vale anche se provengano dal responsabile civile - ancorché l'art.63 cod. proc. pen., imponendo di interrompere l'interrogatorio qualora emergano indizi di reità, si riferisca al solo imputato e non anche al responsabile civile -, in quanto anche gli atti relativi all'azione civile, se acquisiti con le forme previste nella fase delle indagini preliminari, sono assoggettati alle regole proprie del processo penale e non sono, pertanto, utilizzabili se la prova contenuta in quegli atti non viene nuovamente formata nel dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)