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Sez. 5, Sentenza n. 3396 del 05/03/1997 Ud. (dep. 11/04/1997) Rv. 208095 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE | Dichiarazioni spontanee rese sul luogo e nell'immediatezza del fatto da persona diversa dall'indagato ma aventi contenuto autoindiziante per chi le rende - Garanzie difensive - Necessità - Utilizzabilità in giudizio - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208095-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE

Alle persone che la polizia giudiziaria sente nell'immediatezza del fatto e che, nel riferire quanto a loro conoscenza, rendano dichiarazioni autoindizianti, deve essere applicato in ogni caso il regime di garanzia proprio degli indagati e perciò la disciplina prevista dall'art. 350 c.p.p. , anche se tale articolo fa formalmente riferimento esclusivamente alle dichiarazioni rese dall'indagato. Le dichiarazioni spontanee rese da tale soggetto saranno utilizzabili in dibattimento ai sensi del terzo comma dell'art. 503 solo a condizione che questo sia stato ascoltato con l'assistenza delle garanzie difensive.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 503 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)