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Sez. 2, Sentenza n. 3291 del 14/07/1989 (Rv. 463361 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - MANCATA IMPUGNAZIONE - OBBLIGATORIETÀ PER IL CONDOMINO DISSENZIENTE.*
Stato
decisa il 1989-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463361-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - MANCATA IMPUGNAZIONE - OBBLIGATORIETÀ PER IL CONDOMINO DISSENZIENTE.*

In tema di condominio, l'approvazione del preventivo delle spese e della ripartizione delle stesse, nonché l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore rientrano tra le attribuzioni dell'assemblea dei condomini, le cui deliberazioni se non impugnate tempestivamente, con riguardo a pretesi vizi che ne causino l'annullabilità, sono obbligatorie per tutti i condomini, con la conseguenza che il condomino dissenziente non può, in Mancanza di formale impugnazione a termini dell'art. 1137 cod. civ. - alla quale non può essere equiparata una contestazione scritta - sottrarsi al pagamento di quanto da lui dovuto in base alla ripartizione approvata. (V 4751/88, mass n 459587; (V 3701/88, mass n 458953).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)