Sez. 2, Sentenza n. 3701 del 31/05/1988 (Rv. 458953 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - RENDICONTO ANNUALE DELL'AMMINISTRATORE - RIPARTIZIONE - APPROVAZIONE DELLA ASSEMBLEA - IMPUGNAZIONE - TERMINI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - RENDICONTO ANNUALE DELL'AMMINISTRATORE - RIPARTIZIONE - APPROVAZIONE DELLA ASSEMBLEA - IMPUGNAZIONE - TERMINI.*
I rendiconti e la ripartizione delle spese predisposti dall'amministratore del condominio ed approvati validamente dall'assemblea divengono operative in caso di mancata impugnazione della deliberazione di approvazione da parte dei singoli condomini assenti o dissenzienti nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'ultimo comma dell'art. 1137 cod. civ., salve le ipotesi di nullità per violazione di norme inderogabili o per menomazione dei diritti di ciascun condomino derivanti dall'atto d'acquisto o dalle convenzioni che possono essere fatte valere ai sensi dell'art. 1418 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)