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Sez. 2, Sentenza n. 3701 del 31/05/1988 (Rv. 458953 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - RENDICONTO ANNUALE DELL'AMMINISTRATORE - RIPARTIZIONE - APPROVAZIONE DELLA ASSEMBLEA - IMPUGNAZIONE - TERMINI.*
Stato
decisa il 1988-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458953-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - RENDICONTO ANNUALE DELL'AMMINISTRATORE - RIPARTIZIONE - APPROVAZIONE DELLA ASSEMBLEA - IMPUGNAZIONE - TERMINI.*

I rendiconti e la ripartizione delle spese predisposti dall'amministratore del condominio ed approvati validamente dall'assemblea divengono operative in caso di mancata impugnazione della deliberazione di approvazione da parte dei singoli condomini assenti o dissenzienti nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'ultimo comma dell'art. 1137 cod. civ., salve le ipotesi di nullità per violazione di norme inderogabili o per menomazione dei diritti di ciascun condomino derivanti dall'atto d'acquisto o dalle convenzioni che possono essere fatte valere ai sensi dell'art. 1418 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)