Sez. 3, Sentenza n. 8761 del 03/09/1998 (Rv. 518596 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Competenza per materia del pretore ex art. 8 n. 2 cod. proc. civ. - Domanda accessoria di risarcimento dei danni per occupazione senza titolo dell'immobile - Estensione (art. 31 comma 2 cod. proc. civ.).
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
Per il disposto dell'art. 8 comma secondo n. 3 cod. proc. civ. - nel testo in vigore con decorrenza dal 30 aprile 1995 - rientrano nella competenza per materia del Pretore le controversie relative ai rapporti di comodato di immobili urbani. Ai fini di detta competenza, non rileva che l'attore oltre a chiedere l'accertamento della inesistenza tra le parti di un contratto di comodato introduca anche domanda di rilascio dell'immobile e di risarcimento danni per la abusiva occupazione, atteso che tali domande integrano a norma dell'art. 31 comma secondo cod. proc. civ. pretese accessorie rispetto a quella principale e pertanto di competenza del giudice adito, anche se eccedenti la sua competenza per valore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)