Sez. 2, Sentenza n. 8405 del 14/10/1994 (Rv. 488089 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Competenza per materia del pretore ex art. 8 n. 1 cod. proc. civ. - Competenza per i provvedimenti immediati e per la fase di merito - Domanda accessoria di risarcimento danni - Estensione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
La competenza per materia del pretore stabilita dall'art. 8 n. 1 cod. proc. civ. riguarda non solo la fase interdittale relativa ai provvedimenti immediati ma anche quella di merito, nella quale il pretore deve decidere in via definitiva sulla fondatezza dell'azione, nonché sull'eventuale domanda di risarcimento dei danni, qualunque ne sia il valore, applicandosi a tale domanda accessoria il principio stabilito dal comma secondo dell'art. 31 cod. proc. civ., per il quale la domanda accessoria può essere proposta senza limiti di valore avanti al giudice della causa principale quando la sua competenza sia determinata per ragioni di materia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)