Sez. 1, Sentenza n. 9601 del 18/09/1993 (Rv. 483800 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Determinazione | Indennità sostitutiva di trasferta spettante al personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Regime impositivo ex art. 48, terzo comma, d.P.R. n. 597 del 1973 - Assoggettabilità.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Determinazione
L'indennità sostitutiva di trasferta, spettante al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 14 dell'Allegato alla legge 11 febbraio 1970 n. 34, ha la medesima natura e funzione (in parte retributiva e in parte risarcitoria) dell'indennità di trasferta e pertanto va assoggettata allo stesso regime impositivo (imposizione ridotta) di cui all'art. 48, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1970 num. 34 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., Legge 09/01/1978 num. 8 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)