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Sez. 1, Sentenza n. 14006 del 14/12/1999 (Rv. 532162 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Nella vigenza del d.P.R. n. 597/73 - Indennizzo per differenza canoni di locazione, ed indennità temporanea di trasferimento, così come previsti dall'art. 51 del contratto collettivo delle aziende di credito - Regime di tassazione rispettivo - Intassabilità del primo ed assimilabilità della seconda all'indennità di trasferta così come contemplata nell'art. 48, d.P.R. n. 597.
Stato
decisa il 1999-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532162-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Nel vigore del d.P.R. n. 597/73, a differenza dell'indennizzo corrisposto dal datore di lavoro al dipendente per differenza canoni pagati da quest'ultimo nella nuova località di lavoro, il quale non si rendeva in alcun modo tassabile, stanti la sua caratterizzazione e la sua connotazione contrattuali in senso restitutorio - risarcitorio (non includendo ancora il d.P.R. n. 597 cit., nella nozione di reddito da lavoro dipendente tassabile, le somme comunque percepite dal lavoratore dipendente, a qualunque titolo, in dipendenza del rapporto di lavoro ed anche a prescindere dall'effettiva prestazione lavorativa, e risultando d'altronde assente in esso una disposizione analoga a quella di cui all'art. 6, del successivo e nuovo T.U. delle disposizioni in tema di Imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la quale comporta invece l'inclusione, nell'ambito del reddito tassabile, anche dei rimborsi spese e delle erogazioni liberali, nonché delle somme percepite a titolo risarcitorio, purché rivolte a reintegrare il danno subito per la mancata percezione di redditi), le somme corrisposte, ai sensi dell'art. 51 del contratto collettivo del personale direttivo delle aziende di credito, dal datore di lavoro al dipendente, a titolo di indennità temporanea di trasferimento, per il tempo necessario alla sua sistemazione nella nuova località di lavoro, si rendevano assimilabili all'indennità di trasferta come prevista e disciplinata nell'art. 48, d.P.R. n. 597 cit., e perciò soggette allo stesso regime particolare di tassazione per questa fissato. .

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)