Sez. 2, Sentenza n. 16945 del 20/06/2008 (Rv. 604067 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Applicabilità dell'art. 1310, primo comma, cod. civ., dettato in materia di prescrizione, alla decadenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa al termine di decadenza previsto dall'art. 1669 cod. civ. in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
In tema di solidarietà tra coobbligati, il primo comma dell'art. 1310 cod. civ., dettato in materia di prescrizione, non é applicabile anche in tema di decadenza, non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti, fondandosi la prescrizione sull'estinzione del diritto che, per l'inerzia del titolare, si presume abbandonato e fondandosi, invece, la decadenza sulla necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l'atto é inefficace, senza che abbiano rilievo le situazioni soggettive che hanno determinato l'inutile decorso del termine o l'inerzia del titolare e senza possibilità di applicare alla decadenza le norme relative all'interruzione e/o alla sospensione della prescrizione contemplate dall'articolo indicato.(Principio affermato dalla S.C. in fattispecie relativa a responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili),
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)