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Sez. 2, Sentenza n. 8288 del 19/06/2000 (Rv. 537735 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Denuncia - Termine decadenziale ex art. 1669 cod. civ. - Estensione ad esso dell'effetto interruttivo previsto dall'art. 1310, primo comma, cod. civ. in materia di prescrizione, con riguardo alla ipotesi di condebitori in solido - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537735-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669 cod. civ. in relazione alla denuncia, la quale si pone come necessario presupposto per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio della estensione agli altri condebitori, prevista dall'art. 1310, primo comma, cod. civ., dell'effetto di un atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla ontologica differenza tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)