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Sez. 3, Sentenza n. 16571 del 25/11/2002 (Rv. 558690 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE | Nuovo rito - Rinvio per la precisazione delle conclusioni - Successiva formulazione di istanze istruttorie - Revocabilità dell'ordinanza che fissa la precisazione delle conclusioni - Esclusione - Preclusione istruttoria.
Stato
decisa il 2002-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558690-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE

Nel processo regolato dal nuovo rito, introdotto con la legge n. 353 del 1990, qualora, a chiusura dell'udienza di trattazione, in difetto di istanze istruttorie, il giudice abbia rinviato ad altra udienza per le conclusioni, egli non può revocare tale ordinanza all'udienza di precisazione delle conclusioni, ammettendo le prove solo in quella sede formulate, in quanto si era già prodotta la preclusione istruttoria, ed il potere di revoca e modifica delle ordinanze, previsto dall'art. 177 cod. proc. civ., non è esercitabile al fine di rendere inoperante una decadenza già verificatasi, perché di essa neppure il giudice può disporre.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)