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Sez. 2, Sentenza n. 14110 del 04/06/2013 (Rv. 626456 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE | Disciplina processuale di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modifiche - Rinvio per la precisazione delle conclusioni in difetto di deduzioni istruttorie - Successiva formulazione di richieste di prova - Revoca dell'ordinanza di rinvio per conclusioni - Esclusione - Indisponibilità della preclusione istruttoria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626456-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE

Nel regime processuale di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, anche come modificato dalle leggi 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice, qualora a chiusura dell'udienza di trattazione, in difetto di deduzioni istruttorie, abbia rinviato ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, non può revocare in tale ultima udienza l'ordinanza dapprima pronunciata, ammettendo le prove soltanto in questa sede richieste, in quanto il potere di revoca e modifica delle ordinanze, previsto dall'art. 177 cod. proc. civ., non è esercitabile al fine di rendere inoperante la preclusione istruttoria già verificatasi, della quale neppure il giudice può disporre.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 183, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 187, Cod. Civ. art. 188, Cod. Civ. art. 189, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2005 num. 263 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)