diritto.io

Sez. 4 - , Sentenza n. 9447 del 30/01/2019 Ud. (dep. 05/03/2019) Rv. 275268 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Responsabilità medica - Violazione di linee guida adeguate al caso concreto - Grado della colpa - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2019-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275268-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di responsabilità medica, le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2017, n. 24, benché non costituiscano veri e propri precetti cautelari vincolanti, tali da integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, rappresentano i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia, cosicché, in caso di accertata violazione di linee guida adeguate al caso concreto, la verifica del grado della colpa non rileva ai fini dell'affermazione della responsabilità, ma può rilevare ai fini del trattamento sanzionatorio ed ai fini delle conseguenze civilistiche di tipo risarcitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)