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Sez. U, Sentenza n. 8770 del 21/12/2017 Ud. (dep. 22/02/2018) Rv. 272176 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Responsabilità medica - Linee guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272176-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 - pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia - non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto; ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente, l'esercente la professione sanitaria ha il dovere di discostarsene.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 sexies, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 5, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)