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Sez. 1, Sentenza n. 12907 del 18/12/1995 (Rv. 495122 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Rapporti tributari sorti prima dell'entrata in vigore della legge n. 835 del 1982 - Concessione di borse di studio - Ritenuta d'acconto - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495122-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

La ritenuta d'acconto, prevista dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, non è applicabile alle borse di studio corrisposte nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 3 novembre 1982 n. 835 (la quale ha assimilato le borse di studio al reddito di lavoro dipendente), atteso che detti cespiti vanno inclusi nella categoria residuale dei redditi diversi previsti dall'art. 80 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)