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Sez. 1, Sentenza n. 795 del 08/02/1989 (Rv. 461812 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN SEDE CIVILE - SOCIETÀ - INSERIMENTO IN UN GRUPPO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461812-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN SEDE CIVILE - SOCIETÀ - INSERIMENTO IN UN GRUPPO - IRRILEVANZA.*

Al fine della dichiarazione del fallimento di una società, l'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della società medesima, anche quando essa sia inserita in un "gruppo", cioè in una pluralità di società collegate o controllate da un'unica società-madre (od "holding"), atteso che, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva distinta personalità giuridica ed autonoma qualità d'imprenditore, rispondendo, con il proprio patrimonio, soltanto dei propri debiti, e che, inoltre, le speciali Disposizioni dettate per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi esprimono norme eccezionali che non autorizzano una diversa configurazione del "gruppo" e comunque non sono estensibili al di fuori delle peculiari ipotesi considerate. (V 2879/85, mass n 440634; (V 1567/83, mass n 426398).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2359, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)