Sez. 1, Ordinanza n. 399 del 18/01/1967 Cc. (dep. 24/02/1967) Rv. 103532 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - IMPUGNAZIONI - ESECUZIONE - GIUDICI DI SORVEGLIANZA - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA DELL'ISTANZA DI LIBERAZIONE - INOPPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - IMPUGNAZIONI - ESECUZIONE - GIUDICI DI SORVEGLIANZA - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA DELL'ISTANZA DI LIBERAZIONE - INOPPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO.*
Il provvedimento con il quale il giudice di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza di liberazione condizionale non e soggetto ad alcun reclamo per l'esplicita disposizione dell'art 191 del RD 18 giugno 1931, n 787' a maggior ragione, esso non e soggetto alle impugnazioni previste dal codice di rito, avendo natura di provvedimento amministrativo e non giurisdizionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Pen. art. 144 CORTE COST., Legge 18/06/1931 num. 787 art. 191, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)