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Sez. 1, Sentenza n. 1106 del 21/05/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154852 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PROVVEDIMENTO - NATURA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154852-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PROVVEDIMENTO - NATURA - EFFETTI.*

Il provvedimento relativo alla liberazione condizionale ha natura decisoria e carattere definitivo. Pertanto, essendo suscettibile di passare in cosa giudicata, copre il dedotto e il deducibile, atteso che il procedimento di revisione riguarda solo le sentenze irrevocabili pronunciate in giudizio e può essere utilizzato solo a favore del condannato e non contro di lui. (V. Mass. 099458 sulla natura amministrativa del provvedimento con cui il giudice di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza di liberazione condizionale; e nello stesso senso mass. 103532, mass. 119897; sulla ricorribilità in Cassazione del decreto di ammissione alla liberazione condizionale, in quanto si tratterebbe di provvedimento concernente la libertà personale mass. 131203; mentre la giurisprudenza ha ritenuto "abnorme" il provvedimento di inammissibilità (o ammissibilità) dell'istanza di concessione della liberazione condizionale, emesso dal giudice di sorveglianza nel periodo di tempo intercorso tra la sent. N. 204 del 1974 della Corte costituzionale e la legge n. 6 del 1975: mass. 131359, 131360; 131361; 132440; 133241; la ricorribilità è stata ammessa anche sotto il profilo dell'art. 190 cod. proc. pen. e 111 cost.: mass. 131363).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)