Sez. 2, Sentenza n. 2724 del 25/02/2002 (Rv. 552504 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE | Prestazione ritenuta inadeguata - Conseguenze - Eliminazione dei difetti - Diritto del committente - Insussistenza - Obbligo di accettazione - Insussistenza - Applicabilità dell'eccezione: "inadimplenti non est adimplendum" - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE
Il committente di una prestazione di opera intellettuale (nella specie, progettazione di edificio da destinare ad attività alberghiera) rivelatasi inadeguata, non ha il diritto di pretendere l'eliminazione delle difformità e dei vizi, ma, neppure, è tenuto ad accettarla, ove l'altra parte si offra di modificarla o vi dia corso di sua iniziativa, sicché legittimamente il committente può avvalersi dell'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" e, pertanto, rifiutarsi di versare il corrispettivo pattuito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)