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Sez. L, Sentenza n. 5775 del 11/06/1999 (Rv. 527311 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE | Disciplina ex art. 2237 cod. civ. - Differenze rispetto alla disciplina del recesso nel contratto d'opera di cui all'art. 2227 cod. civ. - Indennità per il mancato guadagno - Insussistenza del relativo obbligo di corresponsione nel contratto di prestazione di opera intellettuale - Possibilità di inserire nello stesso clausole estranee al suo contenuto tipico - Sussistenza - Conseguente applicabilità alle stesse delle normali regole relative all'inadempimento dei contratti - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527311-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE

L'art. 2237 cod.civ. nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 cod.civ. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dall'art. 2227 cit.)per il mancato guadagno. Ciò non esclude, tuttavia, che ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse possano applicarsi, in mancanza di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti, con la possibilità, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall' "exceptio inadimplenti non est adimplendum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2227, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)