Sez. 1, Sentenza n. 8582 del 23/08/1990 (Rv. 469000 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - IMPOSIZIONE DI UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - IMPOSIZIONE DI UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio di separazione personale tra coniugi, i provvedimenti necessari alla tutela materiale e morale dei figli, riguardanti anche l'imposizione, quantificazione e decorrenza di un assegno per il loro mantenimento, debbono adottarsi di ufficio, ai sensi dell'art. 155 cod. civ., in quanto rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte alla disponibilità delle parti, e tenendo altresì conto, in ordine a detto mantenimento, che il relativo debito, discendente dal rapporto genitoriale, viene meno con l'adempimento dell'obbligato, non per il solo fatto che altri vi abbia provveduto. (V 5267/84, mass n 436998).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)